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Il successore di Bonghi, il ministro Michele Coppino (25.3.1876-26.12.1877), nel confermarne le scelte, emanò un Regolamento speciale per le “Scuole di Magistero”.
Si tratta quindi, almeno a livello programmatico, di una scelta irreversibile, ma il cui fallimento testimonia non solo il costante pendolarismo tra anima scientifica e anima professionale della nostra università, ma altresì le insidie che si nascondono quando si affronta un problema così importante e vitale quale quello della formazione degli insegnanti.
Il Regolamento speciale di facoltà dell'8 ottobre l876 (artt. 24 e segg.) specificava che le “Scuole di Magistero” avrebbero avuto il compito di organizzare «esercitazioni speciali dirette a rendere gli studenti non solo atti alla ricerca e alla esposizione originale delle dottrine scientifiche, ma anche esperti dei metodi e dei limiti dell'insegnamento». Avevano dunque carattere e intento più largo di quanto dettato dai Regolamenti successivi; intento scientifico e didattico insieme e per l'insegnamento in genere, non soltanto nelle scuole medie.
Le scuole comprendevano un corso di 2 anni, cui venivano ammessi sia gli studenti del 4° anno che i già laureati. Gli insegnanti, in numero di 5, erano nominati dal ministro, su proposta delle Facoltà, ed erano inizialmente scelti fra professori universitari e delle scuole secondarie (compreso un preside); erano altresì retribuiti. Le scuole erano dirette da un Consiglio costituito dagli insegnanti e dal preside dell'Istituto tecnico o del Liceo classico e presieduto da un Direttore nominato dal ministro fra gli insegnanti.
Per la Facoltà di Scienze erano previste quattro sezioni: matematica, chimica, fisica e scienze naturali. In ciascuna sezione si tenevano conferenze ed esercitazioni. Inoltre gli allievi erano tenuti a frequentare le conferenze di pedagogia impartite presso la Facoltà di Lettere, nonché quelle di legislazione scolastica comparata e didattica generale.
Infine, nel 3° e 4° semestre gli allievi dovevano alternarsi nel tirocinio presso una scuola secondaria e, a tale scopo, «previo accordo coi presidi e direttori delle scuole secondarie, viene designato al candidato il professore presso cui deve fungere da assistente.»
Alla fine del corso coloro che lo avevano frequentato “con diligenza” e superato un esame di lingua francese e uno di lingua inglese o tedesca, venivano ammessi al cosiddetto «esame di magistero», che consisteva in «una lezione sopra una delle materie che si insegnano nelle scuole secondarie e nella discussione orale sopra una memoria presentata dal candidato». Il diploma era titolo di preferenza per conseguire la nomina di professore nelle scuole secondarie.