Il successore di Bonghi, il ministro Michele Coppino (25.3.1876-26.12.1877),
nel confermarne le scelte, emanò un Regolamento speciale per le “Scuole
di Magistero”.
Si tratta quindi, almeno a livello programmatico, di una scelta irreversibile,
ma il cui fallimento testimonia non solo il costante pendolarismo tra anima
scientifica e anima professionale della nostra università, ma altresì
le insidie che si nascondono quando si affronta un problema così importante
e vitale quale quello della formazione degli insegnanti.
Il Regolamento speciale di facoltà dell'8 ottobre l876 (artt. 24 e segg.)
specificava che le “Scuole di Magistero” avrebbero avuto il compito
di organizzare «esercitazioni speciali dirette a rendere gli studenti
non solo atti alla ricerca e alla esposizione originale delle dottrine scientifiche,
ma anche esperti dei metodi e dei limiti dell'insegnamento». Avevano dunque
carattere e intento più largo di quanto dettato dai Regolamenti successivi;
intento scientifico e didattico insieme e per l'insegnamento in genere, non
soltanto nelle scuole medie.
Le scuole comprendevano un corso di 2 anni, cui venivano ammessi sia gli studenti
del 4° anno che i già laureati. Gli insegnanti, in numero di 5, erano
nominati dal ministro, su proposta delle Facoltà, ed erano inizialmente
scelti fra professori universitari e delle scuole secondarie (compreso un preside);
erano altresì retribuiti. Le scuole erano dirette da un Consiglio costituito
dagli insegnanti e dal preside dell'Istituto tecnico o del Liceo classico e
presieduto da un Direttore nominato dal ministro fra gli insegnanti.
Per la Facoltà di Scienze erano previste quattro sezioni: matematica,
chimica, fisica e scienze naturali. In ciascuna sezione si tenevano conferenze
ed esercitazioni. Inoltre gli allievi erano tenuti a frequentare le conferenze
di pedagogia impartite presso la Facoltà di Lettere, nonché quelle
di legislazione scolastica comparata e didattica generale.
Infine, nel 3° e 4° semestre gli allievi dovevano alternarsi nel tirocinio
presso una scuola secondaria e, a tale scopo, «previo accordo coi presidi
e direttori delle scuole secondarie, viene designato al candidato il professore
presso cui deve fungere da assistente.»
Alla fine del corso coloro che lo avevano frequentato “con diligenza”
e superato un esame di lingua francese e uno di lingua inglese o tedesca, venivano
ammessi al cosiddetto «esame di magistero», che consisteva in «una
lezione sopra una delle materie che si insegnano nelle scuole secondarie e nella
discussione orale sopra una memoria presentata dal candidato». Il diploma
era titolo di preferenza per conseguire la nomina di professore nelle scuole
secondarie.