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R.D. n° 2728 del 3 ottobre 1875 (pubblicato sulla G.U. del Regno il 22 ottobre 1875 n. 247):
Regolamento generale universitario.

•R.D. n° 2742 del 11 ottobre 1875 (pubblicato sulla G.U. del Regno il 2 novembre 1875 n. 255):
Regolamento per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Art. 1

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine:
1. Promuovere la coltura scientifica della nazione;
2. Fornire agli studenti della Facoltà di Medicina gl'insegnamenti di scienze fisiche e naturali;
3. Abilitare all'ammissione alla Scuola d'applicazione per gl'ingegneri;
4. Preparare gli studenti al conseguimento dei diplomi d'insegnamento speciale.
I primi tre fini sono comuni a tutte le facoltà di scienze; il quarto è proprio soltanto di quelle designate nell'art. 23.

Art. 2

Lo studio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dura quattro anni.
Il conseguimento del diploma d'insegnamento speciale richiede un quinto anno di studio.

Art. 3

Sono comuni alle Facoltà di Scienze i seguenti insegnamenti:
Fisica sperimentale, Chimica, Mineralogia e geologia, Zoologia anatomia e fisiologia comparate, Botanica, Analisi algebrica, Analisi infinitesimale, Geometria analitica, Geometria proiettiva e descrittiva con disegno, Disegno di ornato e di architettura elementare (che potrà essere dato nell'Accademia di belle arti ove questa esista nella città stessa dove ha sede l'Università).
Appartengono alle facoltà di scienze che intendono al quarto fine, gli insegnamenti di:
Meccanica razionale, Geodesia teoretica, Astronomia, Meccanica superiore, Fisica matematica, Geometria superiore, Analisi superiore.

Art. 4

La Facoltà di scienze, in corrispondenza coi fini succitati, conferisce i seguenti attestati:
1. La licenza nelle scienze matematiche e fisiche;
2. La licenza in scienze naturali;
3. La laurea in matematica;
4. La laurea in fisica;
5. La laurea in chimica;
6. La laurea in scienze naturali.

Art. 5

Le materie obbligatorie per la licenza nelle scienze matematiche e fisiche sono:
Fisica sperimentale, Chimica, Analisi algebrica, Analisi infinitesimale, Geometria analitica, Geometria proiettiva e descrittiva con disegno.

(...)

 

Art. 7

Tutte le materie indicate nell'articolo 5 saranno svolte in un anno, eccetto il corso di Geometria proiettiva e descrittiva che sarà biennale.
Esse saranno tutte accompagnate da frequenti ed opportuni esercizi pratici.

(...)

 

Art. 9

Ambedue le licenze si conseguono mediante un esame.
Lo studente v'è ammesso dopo aver seguito per due anni lo studio della facoltà, e riportato nel suo libretto d'inscrizione sopra ciascuna delle materie prescritte un attestato di assistenza e di profitto. (...)

Art. 10

L'esame di licenza è sostenuto in due sedute. Per la licenza in scienze matematiche e fisiche, il candidato è esaminato in una seduta in analisi e geometria, nell'altra in fisica e chimica. (...)
Ciascuna seduta dura di regola un'ora, ed è in facoltà della commissione di aggiungere prove scritte e pratiche alle orali.

Art. 11

La commissione esaminatrice si compone di 5 o 7 membri, dei quali rispettivamente 1 o 2 scelti tra gl'insegnanti a titolo privato o fuori del corpo accademico secondo le norme dell'art. 26 del Regolamento generale, e gli altri designati dalla facoltà fra i professori ufficiali delle materie sulle quali cade l'esame.

Art. 12

La licenza fisico-matematica, insieme al certificato di profitto nel Disegno di ornato e di architettura, vale per l'ammissione alle scuole di applicazione.
Essa apre inoltre l'adito agli studi per le lauree in matematica, in fisica ed in chimica. (...)

Art. 13

Le lauree in matematica, fisica, chimica e scienze naturali si conseguono mediante un secondo biennio di studi ed un esame.
Ai corsi di questo secondo biennio non si può inscrivere chi non ha conseguito la corrispondente licenza giusta gli articoli precedenti, salvo il caso previsto nell'Art. 30 del Regolamento generale.

Art. 14

Per la laurea in matematica bisogna aver seguito durante il biennio il corso di Meccanica razionale, almeno quattro altri corsi annuali scelti tra quelli di Astronomia, Meccanica superiore, Geodesia teoretica, Fisica matematica, Analisi superiore e Geometria superiore, e due nella Facoltà di Filosofia e lettere.

(...)

 

Art. 18

Per essere ammesso all'esame per una delle lauree bisogna:
1. Presentare, conforme alle prescrizioni del Regolamento generale, i certificati di assistenza e profitto per i corsi indicati negli articoli precedenti;
2. Presentare una memoria sopra un oggetto scelto liberamente dal candidato da una delle materie della facoltà studiate nel secondo biennio.

Art. 19

L'esame di laurea consiste:
Per la matematica.
1. In una conferenza sopra l'argomento della memoria;
2. In un esame orale, della durata almeno di 1h 1/2 sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio.
La commissione può, dopo la conferenza indicata al n° 1, escludere il candidato dall'esame orale. (...)

Art. 20

La commissione è composta di cinque membri, dei quali quattro saranno nominati, per ciascun esame di laurea, dalla facoltà, avuto riguardo agli studi nei quali il candidato deve essere specialmente saggiato, e il quinto sarà estraneo all'insegnamento ufficiale, e nominato secondo l'articolo 26 del regolamento generale.

(...)

 

Art. 23

Le facoltà di scienze particolarmente designate dal ministro potranno preparare al conseguimento dei diplomi speciali d'insegnamento.
Il Ministro, sul parere conforme del Consiglio superiore, designerà a conferire tale diploma solo quelle facoltà di scienze che non solo saranno fornite di tutti gl'insegnamenti necessari, e di musei e laboratori sufficienti, ma altresì che sieno centro di vita scientifica, operosa e produttiva. Quando sul parere conforme del Consiglio superiore il Ministro riconoscesse che tali condizioni fossero cessate, il diritto di preparazione al conseguimento dei diplomi potrebbe essere revocato.
Il diritto di preparare al conseguimento di ciascun diploma è assegnato specificatamente ed a parte.

Art. 24

I diplomi speciali, di cui si parla nell'Art. 23, sono quelli designati nell'Art. seguente; e per ottenerli il candidato dovrà essersi preparato al conseguimento di essi durante due anni innanzi e un anno dopo d'aver conseguito la laurea.

Art. 25

Per lo scopo di preparare al conseguimento di tutti o di alcuni di questi diplomi, le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, designate dal Ministro conforme all'Art. 23, saranno ordinate a scuola di magistero.
La scuola di magistero potrà avere una o più delle seguenti sezioni:
L'una per il diploma all'abilitazione dell'insegnamento in matematica, composta dei professori i quali danno insegnamento nel secondo biennio della facoltà;
La seconda per il diploma all'abilitazione dell'insegnamento della fisica, composta dai professori di fisica, chimica e fisica-matematica; (...)

Art. 26

La scuola di magistero, per ciò che si riferisce all'ordine e all'importanza degli studi rispetto al fine speciale che si prefigge, è retta da un direttore nominato dal Ministro e che potrà essere lo stesso di quello della scuola di magistero di filosofia e lettere in quelle università nelle queli esistono amendue le scuole.
Ogni sezione della scuola avrà un presidente scelto ogni anno dai professori addetti alla sezione rispettiva; e i presidenti della sezione insieme al direttore costituiranno il consiglio direttivo della scuola.
Se la scuola non avrà tutte quattro le sezioni potrà fare le veci del direttore il più anziano dei presidenti delle sezioni esistenti.

Art. 27

La domanda d'inscrizione a ciascuna delle sezioni della scuola di magistero dev'essere fatta al direttore della scuola, e accompagnata:
1. Da un attestato di buona condotta rilasciato dall'autorità universitaria, prese le informazioni necessarie sulla vita e sulla condotta dello studente;
2. Dall'attestato di licenza richiesto per la corrispondente laurea;
3. Dai certificati di profitto dei corsi seguiti nella carriera.
Il direttore della scuola potrà assoggettare il candidato ad un esame di ammissione sopra alcune materie, quando dagli attestati presentati non crede abbastanza provata la dottrina del giovane nelle materie stesse.
Un giovane non si può inscrivere e prendere le abilitazioni corrispondenti a più di due sezioni.

Art. 28

Potranno essere istituiti, presso la scuola di magistero, sussidi annui non maggiori di lire 600, da conferirsi per concorso agli studenti inscritti ad essa.
I sussidi non possono essere accordati se non a studenti che hanno riportato l'attestato di profitto segnalato almeno nella nella maggior parte delle materie studiate negli anni precedenti del corso, e sufficiente nelle altre.
Il numero dei sussidi assegnati a ciascuna sezione è fissato ogni anno dal Ministro. Un avviso pubblicato due mesi prima nella Gazzetta Ufficiale del Regno farà conoscere i giorni in cui sarà fatto il concorso.
Non potranno godere di questi sussidi i giovani già provvisti di altri sussidi, né potranno esser dati sussidi per due sezioni.
I sussidi potranno esser conceduti per tre anni. Non saranno però continuati nel secondo e terzo anno, se i professori della sezione relativa giudichino che lo studente non abbia nell'anno anteriore studiato con profitto proporzionato al fine che si propone la scuola.

(...)

 

Art. 30

L'orario speciale delle sezioni della scuola di magistero è fissato dal consiglio direttivo di essa, riveduto in consiglio di scuola, e pubblicato al principio dell'anno scolastico insieme coll'orario della facoltà.

Art. 31

I presidenti distribuiscono i lavori fra professori delle sezioni rispettive.
A questo fine ciascuno raccoglie a consiglio i professori ai quali spetta insegnarvi. Ogni due mesi sono convocati il presidente e i professori di ciascuna sezione dal direttore della scuola, ed essi riferiscono per iscritto intorno ai lavori delle loro sezioni.
Le relazioni sono mandate al Ministero.

Art. 32

Il corso delle scuola di magistero consiste, oltre che negli studi richiesti per la corrispondente laurea, in esercitazioni speciali dirette a produrre negli studenti l'attitudine alla ricerca e alla esposizione originale e propria di quella disciplina che vogliono professare.

Art. 33

Durante l'anno successivo alla laurea il candidato di una sezione della scuola di magistero assisterà alle lezioni della scienza, di cui chiede l'abilitazione, presso un istituto della città o altro indicato dal Ministro, ed ove paia al direttore di quello, vi surrogherà alcune volte per settimana il professore, o darà un corso speciale nell'istituto stesso.
Di più egli seguirà un corso sui limiti e sui metodi dello insegnamento delle scienze nelle scuole secondarie, istituito dal Ministro con un incarico speciale nella facoltà di lettere o in quello di scienze.
Durante questo anno il c. continuerà a godere del sussidio quando lo abbia avuto nell'anno precedente.

Art. 34

Alla fine dell'anno il candidato per conseguire il diploma speciale d'insegnamento si presenterà ad una speciale commissione d'esame. Questa commissione sarà nominata dal Ministro, anno per anno; potrà essere confermata in ufficio, e sarà composta di sette membri. Essa si dividerà in sotto-commissioni speciali di tre per ognuna delle sezioni esistenti nelle scuole.
Ciascuna di queste sotto-commissioni esaminerà il candidato, giudicherà se esso meriti di ottenere il diploma speciale d'insegnamento, e quando il suo giudizio sia favorevole, lo conferirà al candidato.
Il diploma è firmato dal presidente della commissione e da quello della sotto-commissione.

Art. 35

L'esame consisterà:
1. Nella presentazione per parte del candidato di una dissertazione sopra un soggetto tratto dalla materia nella quale egli chiede il diploma;
2. In una disputa fra il candidato e gli esaminatori sopra il soggetto trattato nella dissertazione.
3. In una lezione di soggetto attinente alla scienza della quale egli chiede l'abilitazione, su di un tema che gli sarà dato dalla commissione stessa tre ore innanzi.
La commissione avrà cura di accertarsi che il candidato intenda facilmente due delle tre lingue straniere: la francese, l'inglese e la tedesca.

Art. 36

La commissione, della quale all'Art. 34, potrà essere formata dal Ministro presso ciascheduna scuola; o anche potrà una sola commissione essere incaricata dell'esame presso più scuole.

Art. 37

I nomi dei candidati approvati saranno dal presidente della commissione comunicati al Ministero di P. I., presso il quale ne è tenuto registro.

Art. 38

I professori che non appartengono ad una sezione della scuola di magistero potranno istituirne una per la propria disciplina, e rilasciare ai giovani uno speciale attestato degli studi fatti sotto la loro direzione, e del profitto.
Però tali studi e esercizi speciali dovranno essere fatti senza recare alcuno impedimento al regolare andamento dello studio della facoltà e della scuola di magistero.

Visto d'ordine di S.M.
Il Ministro della P. I.
R. [uggero] BONGHI

 

R.D. n° 2743 del 11 ottobre 1875 (pubblicato sulla G.U. del Regno il 3 novembre 1875 n. 256):
Regolamento della Facoltà di Lettere e Filosofia.

• R.D. n° 2748 del 26 ottobre 1875 (pubblicato sulla G.U. del Regno l'8 novembre 1875 n. 260):
Regolamento per la Regia Scuola Normale Superiore di Pisa

 

Art. 1

La Regia Scuola Normale Superiore, istituita in Pisa con motu proprio del 28 novembre 1846, ha per oggetto di preparare ed abilitare all'insegnamento nelle scuole secondarie e normali.

Art. 2

Essa si compone di due sezioni:
1. Lettere e filosofia;
2. Scienze matematiche, fisiche e naturali.
La prima sezione si divide nelle cinque sotto-sezioni seguenti:
1. Letteratura italiana; 2. Letteratura latina e greca;
3. Storia e geografia; 4. Filosofia; 5. Pedagogia.
La seconda sezione si divide nelle quattro sotto-sezioni seguenti:
1. Matematica; 2. Fisica; 3. Chimica; 4. Scienze naturali.

Art. 3

Vi saranno nella scuola alunni convittori e alunni aggregati.

(...)

 

Art. 4

Gli alunni della scuola saranno convittori a posto gratuito e convittori a pagamento, aggregati con sussidio e aggregati senza sussidio.

(...)

 

Art. 6

Gli aggregati con sussidio avranno l'assegno di lire 60 al mese per tutto il tempo in cui è aperta la scuola.
Gli alunni convittori a pagamento dovranno pagare la retta di lire 80 al mese durante lo stesso tempo.

Art. 7

Il corso della scuola normale, per gli alunni convittori, si compone di due anni di studi preparatorii e di anni di studi normalistici.

(...)

 

Art. 10

Negli anni degli studi preparatorii i giovani seguono i corsi del primo biennio delle facoltà rispettive nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla facoltà relativa; fanno nell'interno della scuola conferenze e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni dell'ultimo anno normalistico, e attendono a insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.
I giovani dei tre anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti per la facoltà di lettere e filosofia e per quella di scienze, in quelle parti che riguardano la scuola di magistero, in quanto le norme stesse si accordano con quelle stabilite dal presente regolamento.
Oltre a ciò, i giovani degli ultimi anni assistono quelli degli anni preparatorii nelle loro conferenze e nei loro lavori, e fanno ad essi lezioni speciali da stabilirsi d'accordo col direttore della scuola, il quale sentirà, per questo, i consigli direttivi speciali di sezione.

Art. 11

Finito il corso normalistico, la Regia Scuola Normale rilascierà ai giovani che abbiano superati tutti gli esami un diploma di abilitazione all'insegnamento speciale nelle scuole secondarie classiche o normali, firmato dal rettore della Regia Università e dal direttore della scuola.
L'esame di abilitazione sarà dato dinanzi a una commissione composta del direttore della scuola come presidente, dei professori della sotto-sezione relativa e di due membri estranei alla scuola nominati ogni anno dal Ministro.
Questo esame sarà dato secondo le norme stabilite nei regolamenti universitarii per l'anno di abilitazione delle scuole di magistero.

(...)

 

Art. 50

È approvata l'annessa pianta del personale addetto alla Scuola Normale Superiore di Pisa:
Direttore degli studi (oltre il vitto e l'alloggio) L. 1.200
Censore di disciplina (oltre il vitto e l'alloggio) L. 2.000
Due prof.ri interni (oltre il vitto e l'alloggio) L. 2.000
[L. 1.000 ciascuno]
Maestro di lingue moderne L. 1.000
Maestro di ginnastica L. 280
Provveditore economo L. 840
Segretario computista L. 400
Personale di basso servizio (oltre il vitto e l'alloggio) L. 2.500
[Ma non sappiamo il numero, probabilmente una decina]

Visto d'ordine di S.M.
Il Ministro della P. I.
R.[uggero] BONGHI