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Legge CASATI sull'Ordinamento della Pubblica Istruzione

TITOLO I.
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

A) Amministrazione Centrale.

Art. 1.

La Pubblica Istruzione si divide in tre rami, al primo dei quali appartiene l'istruzione superiore; al secondo l'istruzione secondaria classica; al terzo la tecnica e la primaria.

Art. 2.

Le Autorità che sono preposte all'Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione sono: il Ministro della Pubblica Istruzione; il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; l'Ispettore generale degli studi secondari e classici; l'Ispettore generale degli studi tecnici e primari e delle scuole normali.

(...)

 

Art. 10.

[Il Consiglio Superiore] esamina e propone all'approvazione del Ministro i libri e i trattati destinati alle pubbliche scuole, e i programmi d'insegnamento.

(...)

 

TITOLO II.
DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

 

CAPO I.
Del fine dell'Istruzione superiore e degli Stabilimenti in cui è data.

Art. 47.

L'Istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la coltura scientifica e letteraria.

(...)

 

Art. 49.

L'insegnamento superiore comprende cinque facoltà, cioè:

1° La Teologia;
2° La Giurisprudenza;
3° La Medicina;
4° Le Scienze fisiche, matematiche e naturali;
5° La Filosofia e le lettere.
(...)

(...)

 

Art. 55.

La durata, l'ordine e la misura, secondo i quali questi insegnamenti dovranno esser dati verranno determinati nei regolamenti che in esecuzione della presente legge saranno fatti per ciascuna Facoltà.

(...)

 

Art. 58.

Vi sono due forme di concorso: il concorso per esame ed il concorso per titoli.
Il concorso per esame consta di una serie di esperimenti orali e per iscritto, ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare non soltanto la perizia dei candidati intorno alle discipline del concorso, ma eziandio la loro attitudine ad insegnare.
Il concorso per titoli consiste nell'esibizione di opere stampate, e di altri documenti utili ad accertare che i candidati posseggono le qualità di cui si cerca la prova nel concorso per esame.

Art. 59.

Queste due forme di concorso sono indipendenti l'una dall'altra in ciò che gli aspiranti avranno facoltà di presentarsi o per tutte due in pari tempo, o solamente per l'una di tali forme.
Ogni aspirante quindi dovrà dichiarare, nella domanda in cui chiede di essere iscritto fra i candidatin il modo di concorso al quale intende sottomettersi.

Art. 60.

I concorsi saranno denunziati quattro mesi almeno prima del giorno in cui dovranno aver principio le pratiche che ai medesimi si riferiscono.

(...)

 

TITOLO III.
DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA CLASSICA

 

CAPO I.
Dello scopo dei gradi, dell'oggetto dell'Istruzione secondaria.

Art. 188.

L'Istruzione secondaria ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi, mediante i quali s'acquista una coltura letteraria e filosofica che apre l'adito agli studi speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato.

Art. 189.

Essa è di due gradi, e vien data in stabilimenti separati; pel primo grado, nello spazio di cinque anni; pel secondo, in quello di tre anni.

Art. 190.

Gli insegnamenti del primo grado sono i seguenti:
1. La Lingua Italiana (e la Francese nelle provincie dov'è in uso tal lingua);
2. La Lingua Latina;
3. La Lingua Greca;
4. Istituzioni Letterarie;
5. L'Aritmetica;
6. La Geografia;
7. La Storia; Nozioni di antichità latine e greche.

Art. 191.

Gli insegnamenti del secondo grado sono:
1. La Filosofia;
2. Elementi di Matematica;
3. La Fisica e gli elementi di Chimica;
4. La Letteratura Italiana (e la Francese nelle provincie dov'è in uso tal lingua);
5. La Letteratura Latina;
6. La Letteratura Greca;
7. La Storia;
8. La Storia Naturale.

Art. 192.

L'ordine, la misura e l'indirizzo con cui questi diversi insegnamenti dovranno esser dati saranno determinati per ciascun grado in apposito regolamento.

 

(...)

 

CAPO II.
Degli Stabilimenti in cui è data l'Istruzione secondaria.

Art. 194.

L'istruzione di primo grado è data in stabilimenti particolari sotto il nome di Ginnasi in tutte le città capo-luoghi di Provincia od anche nelle città capo-luoghi di Circondario.

(...)

 

Art. 198.

L'istruzione del secondo grado è data in stabilimenti distinti dai Ginnasi, denominati Licei, dei quali ve ne sarà uno almeno per cadauna Provincia.

(...)

 

CAPO III.
Dei Professori e degli Istitutori.

Art. 202.

Vi saranno tanto nei Ginnasi, quanto nei Licei due ordini di Professori, i «Titolari» ed i «Reggenti», fra i quali saranno ripartiti senza distinzione di ordine gli insegnamenti principali che vi sono istituiti.

Art. 203.

Nei Ginnasi saranno cinque Professori, tre dei quali potranno avervi la qualità di Titolari.
Nei Licei saranno sette Professori, a quattro dei quali potrà esser conferita la predetta qualità di Titolari.
A compire il numero dei Professori assegnato a ciascuno di questi stabilimenti, e per tener luog all'occorrenza dei Titolari che vi possono essere nominati, saranno chiamati Professori reggenti.

Art. 204.

Gli insegnamenti del'Aritmetia, Geografia e Storia saranno divisi senza distinzione d'ordine fra i Professori, e potranno anche in parte essere affidati, secondo i casi, ad Istitutori od incaricati particolari, ai quali potrà darsi il grado di Professore titolare o reggente.

Art. 205.

Nei Licei e nei Ginnasi regii i Professori titolari sono nominati dal Re fra le persone, previo concorso, dichiarate eleggibili a tale ufficio.
Gli insegnanti degli altri Istituti comunali o provinciali o di particolare fondazione sono nominati dalle rispettive rappresentanze amministratrici dei fondi che servono a mantenerli, fra le persone dichiarate eleggibili a tale uffizio. La nomina dovrà riportare «l'approvazione del Regio Provveditore», sentito il Consiglio Provinciale pe le scuole, ed essere in seguito notificata al Ministro per la conferma.

Art. 206.

Non verranno ammessi al concorso se non coloro che sieno Dottori aggregati o laureati nella Facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere, ovvero sieno in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studii e della loro capacità circa la materie del concorso. Il Ministro però potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

Art. 207.

Il concorso viene intimato per Decreto ministeriale ed ha luogo per esami o per titoli, a senso di quanto è prescritto agli articoli 58, 59 e 60 intorno ai concorsi universitarii, salve le diverse norme che per i Professori delle scuole secondarie classiche saranno determinate in un regolamento.
Il merito dei singoli candidati in ciascuna delle due forme di concorsi è giudicato da una commissione, che si riunirà ove dal inistro verrà indicato. Essa sarà composta da quattro membri almeno, non compreso il Presidente, nominati dal Ministro fra le persone conosciute per la loro dottrina nella materia del concorso o nelle materie affini, o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime.

[Sul quesito se «l'eleggibilità ottenuta in un concorso a cattedra di scuola secondaria sia titolo sufficiente per l'abilitazione all'insegnamento relativo» il Consiglio Superiore nell'adunanza 26 marzo 1879 si pronunziò negativamente]

(...)

 

Art. 210.

In eccezione alla regola del concorso, il Re potrà chiamare a Professori nei Licei gli uomini che per opere scritte, o per buone prove nell'insegnamento saran venuti in concetto di grande perizia nelle materie che loro sarebbero affidate.

Art. 211.

In eccezione alla stessa regola il Re potrà provvedere alla vacanza di una cattedra in uno dei Licei, trasferendovi un Professore addetto a simile cattedra in altro di tali Istituti.

Art. 212.

Nel caso in cui nessuno dei concorrenti abbia ottenuta l'eleggibilità, sarà provveduto all'insegnamento vacante per mezzo di un incaricato scelto fra coloro che hanno le qualità legali per essere ammessi al concorso.
Colle stesse norme sarà provveduto agl'insegnamenti vacanti negli intervalli che correranno tra la vacanza e la nomina, come altresì a quelle in cui sarà mestieri surrogare i Professori che ne sono incaricati.
A queste surrogazioni sarà applicato quanto è disposto dall'articolo 87 in ordine a quello dei Professori addetti alle Facoltà.

Art. 213.

I Professori reggenti per i LIcei e pei Ginnasi Regii saranno nominati dal Ministro; pei comunali dai Municipi e per quelli di fondazione privata dalle rispettive Amministrazioni, con approvazione in ambi i casi del R. Provveditore. Essi saranno scelti fra le persone che hanno qualità per essere nominati Professori titolari senza concorso, ed in difetto di questi fra quelle che a norma di questa legge possono essere dichiarate ammessibili al concorso.
Questi Professori sono nominati per un tempo determinato che non può eccedere tre anni; essi possono, osservandosi sempre le medesime norme, essere riconfermati allo spirare del termine per cui furono eletti.

(...)

 

CAPO IV.
Degli Studenti, degli esami, e delle pene disciplinari.

CAPO V.
Delle Autorità preposte alla direzione dei Ginnasi e dei Licei.

CAPO VI.
Dei Convitti nazionali e dei Convitti comunali.

CAPO VII.
Delle scuole secondarie comunali.

CAPO VIII.
Degli Istituti appartenenti a Corpi morali
e degli stabilimenti privati di Istruzione secondaria.

CAPO IX.
Disposizioni generali.

Art. 255.

La cittadinanza è una condizione senza la quale non si può essere ammessi ad insegnare in nessuno degli Stabilimenti pubblici d'istruzione secondaria, né essere posto a capo di alcun analogo Stabilimento privato, nessuna eccezione sarà fatta per le Corporazioni religiose.
Il Ministro non pertanto potrà dispensare da questa condizione le persone che dichiareranno di voler fissare il loro domicilio nello Stato, semprechè lo fissino realmente nel termine di tre mesi, scorsi i quali decadono dal permesso ottenuto. Tale dispensa potrà darsi dal Ministro a chi per altri titoli meritasse che si faccia a suo riguaro una tale eccezione.

(...)

 

Art. 258.

L'anno accademico tanto per i Ginnasi quanto per i Licei è di dieci mesi compresi gli esami.
Nei Ginnasi e nei Licei le lezioni avranno luogo, meno i giovedì, tutti i giorni della settimana eccettuate le feste religiose e civili.

Art. 259.

I Professori de' Ginnasi potranno essere obbligati a dare fino a venti ore di lezioni la settimana.
Quelli del Liceo fino a quindici ore.
Nel caso in cui si chieda loro un più gran numero di ore, si fa luogo ad una indennità.

(...)

CAPO X.
Disposizioni speciali.

 

TITOLO IV.
DELL'ISTRUZIONE TECNICA.

 

CAPO I.
Del fine, dei gradi, e dell'oggetto dell'Istruzione tecnica.

Art. 272.

L'istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale.

Art. 273.

Essa è di due gradi e vien data tanto pel primo, quanto pel secondo nello stadio di tre anni.

Art. 274.

Gl'insegnamenti del primo grado sono:
1° La lingua italiana (la francese nelle provincie lin cui è in uso questa lingua);
2° La lingua francese;
3° L'aritmetica e contabilità;
4° Gli elementi di algebra e di geometria;
5° Il disegno e la calligrafia;
6° La geografia e la storia;
7° Elementi di storia naturale e di fisico-chimica;
8° Nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

Art. 275.

Gli insegnamenti del secondo grado sono:
1° La letteratura italiana (la francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua);
2° Storia e geografia;
3° Le lingue inglese e tedesca;
4° Istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale;
5° Economia pubblica;
6° La materia commerciale;
7° Aritmetica sociale;
8° La chimica;
9° La fisica e la meccanica elementare;
10° Algebra, geometria piana e solida e trigonometria rettilinea;
11° Disegno ed elementi di geometria descrittiva;
12° Agronomia, e storia naturale.

[Secondo il riordinamento 5 novembre 1876 gli insegnamenti negli istituti tecnici vennero suddivisi fra le cinque sezioni: fisico-matematica, di agronomia, di agrimensura, industriale e di commercio e ragioneria].

Art. 276.

Questi insegnamenti saranno dati, tanto nel primo grado quanto nel secondo grado sotto l'aspetto dei loro risultamenti pratici, e particolarmente sotto quelli delle applicazioni di cui possono essere suscettibili nelle condizioni naturali ed economiche dello Stato.

(...)

 

Capo II.
Degli stabilimenti tecnici.

Art. 279.

L'istruzione del primo grado verrà data in stabilimenti speciali, che sotto il nome di «Scuole tecniche», saranno successivamente aperti, salvo il disposto dell'art. 282, nel capoluogo di ciascuna Provincia.

(...)

 

Art. 283.

L'istruzione del secondo grado verrà data in stabilimenti particolari che sotto il nome di «Istituti Tecnici» potranno essere aperti, a misura che il bisogno se ne farà sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale.
Ognuno di questi Istituti sarà diviso in sezioni, in ciascuna delle quali si daranno gli insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni.
Il numero di queste sezioni in ogni istituto e gli insegnamenti propri di ciascuna di esse saranno determinati secondo le condizioni economiche delle Provincie a vantaggio delle quali sarà eretto un simile stabilimento.

(...)

 

Capo III.
Dei Professori e degli incaricati dell'insegnamento tecnico.

Art. 287.

La parte principale dell'insegnamento nelle scuole tecniche sarà data da quattro Professori, due de' quali possono essere titolari.

Art. 288.

Il numero dei Professori titolari e reggenti cui saranno affidati i principali insegnamenti in ciascuno degli istituti tecnici, verrà determinato in ragione di quello delle sezioni che, secondo i luoghi, sarà opportuno stabilire in tali istituti.

Art. 289.

Gli insegnamenti che non saranno commessi a Professori titolari o reggenti, verranno affidati ad Istitutori od incaricati.

Art. 290.

I Professori titolari per le scuole tecniche saranno nominati, previo concorso, secondo le norme stabilite per le nomine dei Professori titolari dei ginnasi. I concorsi per queste scuole avranno luogo innanzi ad una Commissione presieduta dal Provveditore della Provincia.
Le nomine dei professori titolari per gli istituti tecnici si faranno parimente previo concorso, secondo le norme stabilite per i licei.
«Il concorso» avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta egualmente dal Provveditore della Provincia.
La nomina dei Professori reggenti e degli incaricati per i due ordini di stabilimenti si farà pure secondo quanto è prescritto per le nomine di queste categorie in ordine ai ginnasi ed ai licei.

(...)

 

Capo IV.
Degli Alunni e degli Uditori.

Capo V.
Dell'Ispezione degli Stabilimenti tecnici e della loro direzione immediata.

Capo VI.
Disposizioni particolari.

Capo VII.
Disposizioni generali e transitorie.

 

 

TITOLO V.
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

 

CAPO I.
Oggetto ed obbligo dell'insegnamento.

Art. 315.

L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.
L'istruzione del grado inferiore comprende: l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico.
L'istruzione superiore comprende, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore: le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della Storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili pricnipalmente agli usi ordinari della vita.
Alle materie sovr'accennate saranno aggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili i lavori donneschi.

Art. 316.

Il corso inferiore ed il corso superiore si compiono ciascuno in due anni: ognuno di essi si divide in due classi distinte.
Nessuno può essere ascritto al primo corso in qualità d'allievo regolare, se non ha raggiunta l'età di sei anni.

(...)

 

Capo II.
Idoneità, elezione e doveri dei Maestri.

Art. 328.

Per essere eletto maestro in una scuola pubblica elementare, il candidato deve essere munito di una patente di idoneità e di un attestato di moralità secondo le norme infrascritte.
Le patenti d'idoneità tanto pel primo grado d'istruzione, quanto pei due gradi riuniti, non si ottengono che per esame.

(...)

 

Capo III.
Stipendi, sussidi e pensioni.

Capo IV.
Delle scuole private.

Capo V.
Delle scuole normali.

Art. 357.

Sono istituite nove scuole normali per gli allievi maestri delle quali una nella Savoia, una nella Sardegna, una nella Liguria, tre nelle altre antiche provincie dello Stato e tre nelle nuove.
Egual numero di scuole normali colla medesima distribuzione è pure stabilito per le allieve maestre.
[Nel 1883 la scuole normali maschili governative erano 20; le femminili, 28. C'erano inoltre 9 scuole magistrali rurali maschili e 10 femminili.
Nel 1882, le scuole normali e magistrali, governative e non, ebbero in tutto 8614 iscritti].

Art. 358.

Le materie d'insegnamento in tali istituti sono: 1° la lingua e gli elementi di letteratura nazionale; 2° gli elementi di geografia generale; 3° la geografia e la storia nazionale; 4° l'aritmetica e la contabilità; 5° gli elementi di geometria; 6° nozioni elementari di storia naturale, di fisica e di chimica; 7° norme elementari d'igiene; 8° disegno lineare e calligrafia; 9° la pedagogia.
Nelle scuole normali per le maestre è aggiunto l'insegnamento dei lavori propri al sesso femminile; in quelle pei maestri può essere aggiunto un corso elementare d'agricoltura e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini in relazione allo Statuto, alla legge elettorale e all'amministrazione pubblica.

Art. 359.

L'insegnamento delle materie predette si compie in tre anni.
Esso però verrà ripartito in guisa, che dopo due anni di corso gli allievi possano essere abilitati all'esame per la patente del corso inferiore delle scuole elementari, e dopo tre anni all'esame per la patente del corso superiore delle scuole medesime.

Art. 360.

Nel secondo e terzo anno del corso gli allievi saranno esercitati in una delle quattro classi del corso compiuto elementare, che verrà posta a disposizione dell'Istituto dal Comune in cui è situata.

Art. 361.

A ciascuna delle scuole normali sono addetti tre Professori titolari, fra cui sono distribuite le parti principali dell'insegnamento.
L'insegnamento delle altre materie può essere affidato ad insegnanti aggiunti.

Art. 362.

I Professori titolari sono di tre categorie, ed i loro stipendi sono regolati a norma della tabella L.
(...)

Art. 364.

Per l'ammissione alle scuole normali si richiede:
1° L'età di 16 anni per gli alunni e di 15 per le alunne;
2° Un attestato del Consiglio delegato del Comune o dei Comuni, in cui l'aspirante ebbe domicilio per tre anni, che lo dichiari per la sua distinta moralità degno di dedicarsi all'insegnamento;
3° Un attestato di un medico che esso non abbia alcuna malattia od alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento;
4° L'aver superato l'esame d'ammessione, giusta i programmi prescritti.
(...)

Art. 369.

I maestri e le maestre provenienti dalle scuole normali dello Stato saranno preferibilmente scelti per le scuole elementari pubbliche. Questa preferenza non avrà luogo che a parità di merito.
(...)

Art. 371.

Coloro che aspirano al grado di maestri o di maestre potranno, anche senza aver fatto i corsi regolari come sopra, presentarsi ai relativi esami tanto nelle scuole normali dello Stato, quanto in quelle provinciali di cui all'articolo precedente, sotto l'osservanza di particolari discipline e di speciali programmi da determinarsi per Decreto Reale.

Art. 372.

I maestri e le maestre, muniti delle patenti d'idoneità nel modo stabilito nell'articolo precedente, potranno essere pareggiati a quelli che frequentarono le scuole normali, purché abbiano insegnato per cinque anni in scuole pubbliche ed abbiano dato prove di distinta capacità e di buona condotta.

Capo VI
Disposizioni finali.

(...)